Informazioni e determinazione delle spese per la Parte attrice nel procedimento di nullità di matrimonio al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese

DAL 1° GENNAIO 2020

  1. Versamento di Euro 525,00 quale contributo alle spese della causa per il primo e il secondo grado di giudizio presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani, e per i processi brevior;
  2. In base alle Norme CEI, l’onorario del Patrono verrà fissato dal Preside del Collegio giudicante di primo grado tra un minimo di Euro 1.600,00 e un massimo di Euro 3.000,00 al netto del prelievo fiscale (IVA) e del contributo previdenziale (Cassa procuratori e avvocati). Vi sono comprese tutte le attività inerenti la preparazione e la trattazione della causa in primo grado di giudizio (consulenza preliminare; eventuale assistenza a interrogatori; redazione delle memorie difensive; ecc.). Sono pure comprese la rappresentanza e l’assistenza nel processo in secondo grado di giudizio, qualora questo si svolga nella forma abbreviata di cui al can. 1682 § 2.
  3. Nell’onorario del Patrono non sono compresi i costi di patrocinio per l’eventuale delibazione della sentenza di nullità esecutiva presso la competente Corte di Appello della Repubblica italiana, nonché i costi di patrocinio per eventuali altre questioni civili attinenti il matrimonio per cui è causa (ad esempio, per separazione personale).
  4. Nell’onorario del Patrono (punto 2) non sono comprese le spese vive sostenute dal Patrono medesimo. Esse saranno da questi indicate al tribunale al momento del deposito delle prime difese – in forma documentata o comunque documentabili – e verranno dalla parte corrisposte nella misura determinata contestualmente all’onorario dal Preside del Collegio giudicante.
  5. Uno specifico onorario — Euro 350,00 secondo le Norme CEI — per il Procuratore è dovuto solo se tale funzione processuale sia stata svolta da persona diversa dal Patrono e sempre su autorizzazione della parte, anche in ottemperanza al Regolamento del Tribunale (persona residente in Puglia qualora il Patrono risieda fuori regione).
  6. La parte potrà rivolgere reclami al Preside del Collegio giudicante.
  7. Il prospetto di liquidazione di onorari e spese è effettuato dal Preside del Collegio giudicante. La parte redigerà una dichiarazione controfirmata dal Vicario giudiziale e dal suo Patrono.
  8. Il Tribunale è sempre a sollecita disposizione per ogni informazione e chiarificazione.

Documentazione necessaria per dare inizio ad un processo di nullità matrimoniale

Atto integrale di matrimonio ecclesiastico Da richiedere alla parrocchia dove è stato celebrato il matrimonio; Fotocopia con autentica del Parroco: Firma, timbro e data di rilascio
Certificato di BattesimoDi entrambe le Parti, indipendentemente da chi promuove o dà inizio al processo. Da richiedere alla Parrocchia dove il battesimo è stato amministrato.
Estratto per riassunto dell’atto di trascrizione civile del Matrimonio canonico (In carta semplice)Da richiedere al Comune dove è stato officiato il matrimonio
Istanza di Separazione consensuale o giudizialePreparata dall’Avvocato civilista, con l’omologazione o le sentenze relative.
Indicazione dei TestimoniPreparare la lista di sette nominativi da portare come testimoni al Processo. Nome, Cognome, indirizzo e CAP
Indirizzo della ControparteE’ strettamente necessario avere il domicilio preciso della controparte con indirizzo e numero civico della città dove risiede, CAP.

SPESE GIUDIZIARIE

Le spese giudiziarie possono essere pagate:

Tramite Bonifico Bancario presso il Banco BPM

IBAN: IT33 I 05034 04003 000000005406

intestato a: Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese.


Si ricorda di indicare la causale del versamento.

Oppure:

  • Tramite Bancomat (presso la sede del Tribunale)
  • Tramite Carta di Credito (presso la sede del Tribunale)
  • Tramite Assegno (da spedire all’indirizzo del Tribunale)


TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE
LARGO S. SABINO, 1
70122 BARI

TABELLE RELATIVE AI COSTI DELLE CAUSE INTRODOTTE PRESSO QUESTO TRIBUNALE ED AGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI IN VIGORE DAL

DAL 1° GENNAIO 2020

CONTRIBUTO DI CONCORSO AI COSTI DELLA CAUSA RICHIESTO ALLE PARTI

Parte in causaImporto
Parte attrice€ 525,00
Parte Parte convenuta (se costituita con patrono)€ 262,50

ONORARIO DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI NELLE CAUSE DI NULLITA’ MATRIMONIALE

MinimoMassimo
1. Onorario complessivo per il patrocinio nel processo di primo grado e nel processo di appello a norma del can. 1682 § 2
a. Onorario dell’avvocato€ 1.600,00€ 3.000,00
b. Onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato)€ 350,00
2. Onorario per il patrocinio nel processo di appello con rito ordinario
a. Onorario dell’avvocato€ 650,00€ 1.300,00
b. Onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato)€ 350,00