Informazioni e determinazione delle spese per la Parte attrice nel procedimento di nullità di matrimonio al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese
DAL 1° GENNAIO 2020
- Versamento di Euro 525,00 quale contributo alle spese della causa per il primo e il secondo grado di giudizio presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani, e per i processi brevior;
- In base alle Norme CEI, l’onorario del Patrono verrà fissato dal Preside del Collegio giudicante di primo grado tra un minimo di Euro 1.600,00 e un massimo di Euro 3.000,00 al netto del prelievo fiscale (IVA) e del contributo previdenziale (Cassa procuratori e avvocati). Vi sono comprese tutte le attività inerenti la preparazione e la trattazione della causa in primo grado di giudizio (consulenza preliminare; eventuale assistenza a interrogatori; redazione delle memorie difensive; ecc.). Sono pure comprese la rappresentanza e l’assistenza nel processo in secondo grado di giudizio, qualora questo si svolga nella forma abbreviata di cui al can. 1682 § 2.
- Nell’onorario del Patrono non sono compresi i costi di patrocinio per l’eventuale delibazione della sentenza di nullità esecutiva presso la competente Corte di Appello della Repubblica italiana, nonché i costi di patrocinio per eventuali altre questioni civili attinenti il matrimonio per cui è causa (ad esempio, per separazione personale).
- Nell’onorario del Patrono (punto 2) non sono comprese le spese vive sostenute dal Patrono medesimo. Esse saranno da questi indicate al tribunale al momento del deposito delle prime difese – in forma documentata o comunque documentabili – e verranno dalla parte corrisposte nella misura determinata contestualmente all’onorario dal Preside del Collegio giudicante.
- Uno specifico onorario — Euro 350,00 secondo le Norme CEI — per il Procuratore è dovuto solo se tale funzione processuale sia stata svolta da persona diversa dal Patrono e sempre su autorizzazione della parte, anche in ottemperanza al Regolamento del Tribunale (persona residente in Puglia qualora il Patrono risieda fuori regione).
- La parte potrà rivolgere reclami al Preside del Collegio giudicante.
- Il prospetto di liquidazione di onorari e spese è effettuato dal Preside del Collegio giudicante. La parte redigerà una dichiarazione controfirmata dal Vicario giudiziale e dal suo Patrono.
- Il Tribunale è sempre a sollecita disposizione per ogni informazione e chiarificazione.
Documentazione necessaria per dare inizio ad un processo di nullità matrimoniale
Atto integrale di matrimonio ecclesiastico | Da richiedere alla parrocchia dove è stato celebrato il matrimonio; Fotocopia con autentica del Parroco: Firma, timbro e data di rilascio |
Certificato di Battesimo | Di entrambe le Parti, indipendentemente da chi promuove o dà inizio al processo. Da richiedere alla Parrocchia dove il battesimo è stato amministrato. |
Estratto per riassunto dell’atto di trascrizione civile del Matrimonio canonico (In carta semplice) | Da richiedere al Comune dove è stato officiato il matrimonio |
Istanza di Separazione consensuale o giudiziale | Preparata dall’Avvocato civilista, con l’omologazione o le sentenze relative. |
Indicazione dei Testimoni | Preparare la lista di sette nominativi da portare come testimoni al Processo. Nome, Cognome, indirizzo e CAP |
Indirizzo della Controparte | E’ strettamente necessario avere il domicilio preciso della controparte con indirizzo e numero civico della città dove risiede, CAP. |
SPESE GIUDIZIARIE
Le spese giudiziarie possono essere pagate:
Tramite Bonifico Bancario presso il Banco BPM
IBAN: IT33 I 05034 04003 000000005406
intestato a: Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese.
Si ricorda di indicare la causale del versamento.
Oppure:
- Tramite Bancomat (presso la sede del Tribunale)
- Tramite Carta di Credito (presso la sede del Tribunale)
- Tramite Assegno (da spedire all’indirizzo del Tribunale)
TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE
LARGO S. SABINO, 1
70122 BARI
TABELLE RELATIVE AI COSTI DELLE CAUSE INTRODOTTE PRESSO QUESTO TRIBUNALE ED AGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI IN VIGORE DAL
DAL 1° GENNAIO 2020
CONTRIBUTO DI CONCORSO AI COSTI DELLA CAUSA RICHIESTO ALLE PARTI
Parte in causa | Importo |
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Parte attrice | € 525,00 |
Parte Parte convenuta (se costituita con patrono) | € 262,50 |
ONORARIO DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI NELLE CAUSE DI NULLITA’ MATRIMONIALE
Minimo | Massimo | ||
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1. Onorario complessivo per il patrocinio nel processo di primo grado e nel processo di appello a norma del can. 1682 § 2 | |||
a. Onorario dell’avvocato | € 1.600,00 | € 3.000,00 | |
b. Onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato) | € 350,00 | ||
2. Onorario per il patrocinio nel processo di appello con rito ordinario | |||
a. Onorario dell’avvocato | € 650,00 | € 1.300,00 | |
b. Onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato) | € 350,00 |